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Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.
297
Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione
PARTE III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E
ISPETTIVO
CAPO IV - Disciplina
Sezione I - Sanzioni disciplinari
Art. 492 - Sanzioni (modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n.
437)
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e
le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e
docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. 2. Al personale
predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le
seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione
dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese; c) la sospensione
dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; d) la
sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e
l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di
compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; e) la
destituzione. 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione
disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo
all'osservanza dei propri doveri.
Art. 493 - Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata,
che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla
funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un
mese
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di
esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento
economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione
dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti
non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla
funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto
d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere
omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un
mese a sei mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei
mesi è inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni
abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di
interesse personale; c) per atti in violazione dei propri doveri che
pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi
atti; d) per abuso di autorità.
Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un
periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un
periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di
sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla
funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta
per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati
puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna
nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso
in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non
conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità
del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del
rapporto educativo 2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso
l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai
quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione. 3. In
corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi
ai sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel
contingente previsto dall'articolo 456 comma 1.
Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494
comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello
stipendio. 2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui
all'articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni
nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato a tre anni se la
sospensione è superiore a tre mesi. 3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha
luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento
successivo alla punizione inflitta. 4. Per un biennio dalla data in cui è
irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è
superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il
passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì
partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso
con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la
sanzione. 5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è
detratto dal computo dell'anzianità di carriera. 6. Il servizio prestato
nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e
dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei
confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione
disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione
irrogata.
Art. 498 - Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è
inflitta: a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla
funzione; b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla
scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; c) per
illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o
tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali
atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in
relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; d) per gravi atti
di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio
delle funzioni, o per concorso negli stessi; e) per richieste o accettazione
di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di
servizio; f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499 - Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di
quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura,
va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella
prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della
tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla
lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va
inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella
misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la
sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un
terzo.
Art. 500 - Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare
in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di
famiglia. 2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa
autorità competente ad infliggere la sanzione.
Art. 501 - Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione
disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del
servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli
gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva. 2. Il termine
di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la
sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).
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