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Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009,
n. 254 - Supplemento Ordinario n. 197
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo
finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche' disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro e alla Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la direttiva dei Ministri per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione e per le pari opportunità del 23 maggio 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2007, recante
misure per attuare la parità e le pari opportunità tra uomini e donne nelle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6,
della citata legge n. 15 del 2009, salvo che sull'articolo 60, comma 1, lettera
b), nonché il parere della medesima Conferenza relativamente
all'attuazione delle restanti disposizioni della medesima legge n. 15 del 2009
nella seduta del 29 luglio 2009;
Rilevato, in ordine al predetto articolo 60, comma 1, lettera
b), del decreto, che gli enti territoriali chiedevano di prevedere che la
determinazione delle risorse per gli incrementi retributivi destinati al rinnovo
dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e
degli enti del Servizio sanitario nazionale avvenga previa concertazione con le
proprie rappresentanze;
Considerato che il Governo ritiene di non poter accogliere tale
richiesta, vertendosi in tema di misure di coordinamento della finanza pubblica
tipicamente riconducibili alle competenze dello Stato, e che la previsione della
previa consultazione con le rappresentanze istituzionali del sistema delle
autonomie garantisce, comunque, il rispetto del principio della leale
collaborazione ed il coinvolgimento degli enti territoriali nella concreta
determinazione delle risorse da impegnare per il rinnovo dei contratti;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 ottobre 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Oggetto e finalità
1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le
disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della disciplina
del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di
valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di
valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza
pubblica e di responsabilità disciplinare. Fermo quanto previsto dall'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano altresì norme di raccordo
per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di
contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12
maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15
febbraio 2006, n. 63.
2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore
organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente
alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed
economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della
prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di
carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la
valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi
dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità
della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il
contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonche' la trasparenza
dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.
TITOLO II
MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2.
Oggetto e finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di
valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il
cui rapporto di lavoro e' disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard
qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e
della performance organizzativa e individuale.
Art. 3.
Principi generali
1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al
miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche,
nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la
valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti
dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di
diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e
delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare la
performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità
organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli
dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione
di cui all'articolo 13.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di
comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni
concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a
misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa,
secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del
destinatario dei servizi e degli interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e' condizione
necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle
disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
CAPO II
Il ciclo di gestione della performance
Art. 4.
Ciclo di gestione della performance
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le
amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con
il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione
della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti
fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che
si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione
delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione
di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance,
organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri
di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di
indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' ai
competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e
ai destinatari dei servizi.
Art. 5.
Obiettivi e indicatori
1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima
dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta
consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi
sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti
programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione
degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della
collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle
strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e
chiari;
c) tali da determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di
norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti
da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonche' da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività
dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio
precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle
risorse disponibili.
Art. 6.
Monitoraggio della performance
1. Gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto dei
dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di
cui all'articolo 5 durante il periodo di riferimento e propongono, ove
necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico amministrativo
si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti
nell'amministrazione.
Art. 7.
Sistema di misurazione e valutazione della performance
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance
organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il
Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione
della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e
valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice
ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai
sensi del comma 6 del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione,
secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38
e 39 del presente decreto.
3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma
1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui
all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le
responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in
conformità alle disposizioni del presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative
all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalità di raccordo e di integrazione con i
sistemi di controllo esistenti;
d) le modalità di raccordo e integrazione con i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
Art. 8.
Ambiti di misurazione e valutazione della performance
organizzativa
1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa
concerne:
a) l'attuazione delle politiche attivate sulla
soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la
misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle
fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti,
del livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei
destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità
interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento
qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità
di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle
relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari
dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione;
f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con
particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonche'
all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei
servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione
delle pari opportunità.
Art. 9.
Ambiti di misurazione e valutazione della performance
individuale
1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei
dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione
di autonomia e responsabilità e' collegata:
a) agli indicatori di performance relativi
all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi
individuali;
c) alla qualità del contributo assicurato alla
performance generale della struttura, alle competenze professionali e
manageriali dimostrate;
d) alla capacità di valutazione dei propri
collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei
giudizi.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance
individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui
all'articolo 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di
gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla
performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate
ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i
periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.
Art. 10.
Piano della performance e Relazione sulla performance
1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei
documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche,
secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori
per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione,
nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono
immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli
indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente
inserite all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la
direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto
di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia
nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad
assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati.
CAPO III
Trasparenza e rendicontazione della performance
Art. 11.
Trasparenza
1. La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse
per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività
di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento
e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative
previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla
base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura
dell'integrità.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni
fase del ciclo di gestione della performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente
risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che
intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei
costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale
per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo,
pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche
amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla
posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di
cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di
consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono
specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli
strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e
denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo
10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i
dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di
misurazione della performance di cui all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di
posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate
alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,
conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di
pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione e valutazione della
performance
Art. 12.
Soggetti
1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa
e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:
a) un organismo centrale, denominato: «Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche», di cui all'articolo 13;
b) gli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'articolo 14;
c) l'organo di indirizzo politico amministrativo di
ciascuna amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.
Art. 13.
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4
marzo 2009, n. 15, e' istituita la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata
«Commissione», che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di
valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con
il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente
delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di
valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di
andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo sull'attività svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per
la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. La Commissione e' organo collegiale composto da cinque componenti scelti
tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con
comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in
quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della
performance, nonche' di gestione e valutazione del personale. I componenti sono
nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di
Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della
Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o
che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina
e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei
anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima
seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel
loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della
nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di
servizio sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile per tutta la
durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa
senza assegni.
4. La struttura operativa della Commissione e' diretta da un Segretario
generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti
aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le
norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti
di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla
copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre
amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con
contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la
Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed
esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e
della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto
privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il
Presidente dell'ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle strutture
dell'ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni
all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle
funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui
all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al
miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati
conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed
esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la
cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta
alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunità con
relativi criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome
di valutazione proprie di ogni amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico
all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
performance;
b) definisce la struttura e le modalità di
redazione del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e
della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione,
analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici
rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento
del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7
in termini di efficienza e produttività;
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11,
comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli
Strumenti per la qualità dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei
componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo
14;
h) promuove analisi comparate della performance
delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale
e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre
modalità ed iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 40,
comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine
svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati,
informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i
cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le
organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni
rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di
cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle
amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti
innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance
attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla
performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione
attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed
iniziative ritenute utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di
collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il
CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di
performance delle amministrazioni pubbliche.
7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al
monitoraggio delle attività di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del
presente decreto.
8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per l'integrità nelle
amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della
amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e
sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove
la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la
trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul
rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione
assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri
di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la
valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al
Ministro per l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un
valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio
sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o
modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali
raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione
finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo
tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di
valutazione.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per
l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo
periodo, della legge 4 marzo 2009, n.
15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo
periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare
alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4.
Art. 14.
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno,
comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed
esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì,
le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita la
Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti
può essere rinnovato una sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni
ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche'
alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla
Commissione di cui all'articolo 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III,
secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi
nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione
annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al
Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla
Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunità.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di
appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura
annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del
sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio
superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta
Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4,
lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per
premiare il merito di cui al Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo
monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti
stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera
g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del
management, della valutazione della performance e della valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla
Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere
nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,
ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per
la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio
delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una
specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della
performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli
organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
attualmente destinate ai servizi di controllo interno.
Art. 15.
Responsabilità dell'organo di indirizzo
politico-amministrativo
1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della
responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della
trasparenza e dell'integrità.
2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna
amministrazione:
a) emana le direttive generali contenenti gli
indirizzi strategici;
b) definisce in collaborazione con i vertici
dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere a) e b);
c) verifica il conseguimento effettivo degli
obiettivi strategici;
d) definisce il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, nonche' gli eventuali
aggiornamenti annuali.
Art. 16.
Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario
nazionale
1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e
le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano
diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi
contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.
3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31
dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano
le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si
applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della
disciplina regionale e locale.
TITOLO III
MERITO E PREMI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 17.
Oggetto e finalità
1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di valorizzazione del
merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della
prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle
progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 18.
Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed
incentivazione della performance
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della
performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi
premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonche' valorizzano i
dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione
selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di
automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle
verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai
sensi del presente decreto.
Art. 19.
Criteri per la differenziazione delle valutazioni
1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli
di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui
al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni
individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e
del personale non dirigenziale.
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale e' distribuito in
differenti livelli di performance in modo che:
a) il venticinque per cento e' collocato nella
fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per
cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla
performance individuale;
b) il cinquanta per cento e' collocato nella fascia
di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per
cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla
performance individuale;
c) il restante venticinque per cento e' collocato
nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun
trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione
della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al comma
2, con riferimento alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla
percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2
in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione,
con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere
b) o c). La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla
composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e
alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti
accessori collegati alla performance individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle
deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di
selettività e di meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale
dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non e'
superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio
nell'amministrazione non e' superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita
l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al
trattamento economico accessorio collegato alla performance a un percentuale
limitata del personale dipendente e dirigente.
CAPO II
Premi
Art. 20.
Strumenti
1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:
a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui
all'articolo 21;
b) il premio annuale per l'innovazione, di cui
all'articolo 22;
c) le progressioni economiche, di cui all'articolo
23;
d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo
24;
e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità, di
cui all'articolo 25;
f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di
crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui
all'articolo 26.
2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed
e) del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per
la contrattazione collettiva integrativa.
Art. 21.
Bonus annuale delle eccellenze
1. E' istituito, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis
dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del presente decreto, il bonus
annuale delle eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e non, che
si e' collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera a). Il bonus e' assegnato alle
performance eccellenti individuate in non più del cinque per cento del
personale, dirigenziale e non, che si e' collocato nella predetta fascia di
merito alta.
2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva
nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.
3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere
agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci
al bonus stesso.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a
conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al
personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.
Art. 22.
Premio annuale per l'innovazione
1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per
l'innovazione, di valore pari all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di
cui all'articolo 21, per ciascun dipendente premiato.
2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in
grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei
processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance
dell'organizzazione.
3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo
indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14, sulla base
di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti
e dipendenti o da gruppi di lavoro.
4. Il progetto premiato e' l'unico candidabile al Premio nazionale per
l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
Art. 23.
Progressioni economiche
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni
economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,
sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi
di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota
limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze
professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di
valutazione.
3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque
annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini
dell'attribuzione delle progressioni economiche.
Art. 24.
Progressioni di carriera
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n.
165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le
amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti
disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva
non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno e' finalizzata a
riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti,
in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma
2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità
anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione
di carriera.
Art. 25.
Attribuzione di incarichi e responsabilità
1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la
responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento
dei processi e dei servizi offerti.
2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e
valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e
responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.
Art. 26.
Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita
professionale
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi
individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini:
a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti
a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e
internazionali;
b) favoriscono la crescita professionale e
l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di
lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e
internazionali.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse
disponibili di ciascuna amministrazione.
Art. 27.
Premio di efficienza
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti
da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno
delle pubbliche amministrazioni e' destinata, in misura fino a due terzi, a
premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva
integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte
residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi
sono stati documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo
di valutazione di cui all'articolo 14 e verificati dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne i
propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i relativi
enti dipendenti, nonche' per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i
risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e validati dal
proprio organismo di valutazione.
Art. 28.
Qualità dei servizi pubblici
1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, e' sostituito dal seguente: «2. Le modalità di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione
delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le
condizioni di tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalità di indennizzo
automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di
qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i
servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali,
si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
nelle amministrazioni pubbliche.».
CAPO III
Norme finali, transitorie e abrogazioni
Art. 29.
Inderogabilità
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, per le regioni, anche per
quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo hanno
carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione
collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, a
decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 30.
Norme transitorie e abrogazioni
1. La Commissione di cui all'articolo 13 e' costituita entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 sono costituiti entro il
30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i
soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi
indipendenti di cui all'articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre 2010,
sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 a definire i
sistemi di valutazione della performance di cui all'articolo 7 in modo da
assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione
effettua il monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei predetti
sistemi ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera d).
4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2,
lettera a);
b) l'articolo 1, comma 6;
c) l'articolo 5;
d) l'articolo 6, commi 2 e 3;
e) l'articolo 11, comma 3.
Art. 31.
Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario
nazionale
1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni
del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e
2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.
2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni
del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio delle
rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse
destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca
nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non
inferiori a tre.
3. Per premiare il merito e la professionalità, le regioni, anche per quanto
concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e
gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle
risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti
di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f),
nonche', adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle
lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette lettere
a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle
risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.
4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31
dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano
le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni
previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina
regionale e locale.
5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali trasmettono, anche
attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla
attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al
trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla
Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle norme adottate in attuazione
dei principi di cui agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1
e 2, 25, 26 e 27, comma 1, anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali
misure di correzione e migliore adeguamento.
TITOLO IV
NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE
DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CAPO I
Principi generali
Art. 32.
Oggetto, ambito e finalità
1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione tra le
materie sottoposte alla legge, nonche' sulla base di questa, ad atti
organizzativi e all'autonoma responsabilità del dirigente nella gestione delle
risorse umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva.
Art. 33.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono
inserite le seguenti parole: «, che costituiscono disposizioni a carattere
imperativo»;
b) al comma 3, dopo le parole: «mediante contratti
collettivi» sono inserite le seguenti: «e salvo i casi previsti dal comma
3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle
retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di nullità
delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti
fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile.».
Art. 34.
Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nell'ambito delle leggi e
degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola
informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9.
Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure
inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari
opportunità, nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli
uffici.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative
indipendenti.».
Art. 35.
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il
comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Il documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4
sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle
strutture cui sono preposti.».
Art. 36.
Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. L'articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il
sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Partecipazione sindacale). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi
nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.».
CAPO II
Dirigenza pubblica
Art. 37.
Oggetto, ambito di applicazione e finalita
1. Le disposizioni del presente capo modificano la disciplina della dirigenza
pubblica per conseguire la migliore organizzazione del lavoro e assicurare il
progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico,
utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al
fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, di
favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il principio di
distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di
governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel
rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto
tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da
garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito
amministrativo.
Art. 38.
Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) e' inserita la
seguente: «a-bis) propongono le risorse e i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al
fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno
di personale di cui all'articolo 6, comma 4; »;
b) dopo la lettera l) e' aggiunta la
seguente: «l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da
parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.».
Art. 39.
Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) e' inserita la
seguente: «d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei
profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui
sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; »;
b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma
1, lettera l-bis»;
c) dopo la lettera e) e' aggiunta seguente:
«e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri
uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione
economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennità e premi
incentivanti.».
Art. 40.
Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e
delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in
precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione,
delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di
direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso
altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento
dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'amministrazione
rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono
disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi
dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità
di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, in
dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di
una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al
dirigente, e' tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso
con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo
incarico.»;
c) al comma 2:
1) dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni
se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo
dell'interessato.»;
2) in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda
fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la
durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente
articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione
percepita in relazione all'incarico svolto.»;
d) al comma 3, le parole: «richieste dal comma 6.»
sono sostituite dalle seguenti: «e nelle percentuali previste dal comma 6.»;
e) al comma 6:
1) al terzo periodo, le parole:
«sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono conferiti, fornendone
esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;
2) al terzo periodo, le parole: «o
da concrete esperienze di lavoro maturate» sono sostituite dalle seguenti: «e da
concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio»;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Fermo restando il
contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente
derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis
e 6, e' arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale e' inferiore a
cinque, o all'unità superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il
comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2.»;
g) al comma 8, le parole: «, al comma 5-bis,
limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e
al comma 6,» sono soppresse.
Art. 41.
Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del
sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla
gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il
dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei
confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del
principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai
contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza
sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli
indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e'
decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.».
Art. 42.
Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I
provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati
sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di
genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il
Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non e' rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti e' composto da un consigliere
della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti
designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra
soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra
dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli
Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno
presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il
posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di
appartenenza e' reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la
partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di emolumenti o
rimborsi spese.
3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il
termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale
termine si prescinde dal parere.».
Art. 43.
Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti:
«cinque anni».
2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di direzione di
uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, il termine di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni.
Art. 44.
Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «possono» fino a
«aspettativa» sono sostituite dalle seguenti: «sono collocati, salvo motivato
diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti
esigenze organizzative, in aspettativa»;
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti
parole: «in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative».
Art. 45.
Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «e alle connesse
responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «, alle connesse responsabilità
e ai risultati conseguiti»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il trattamento
accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della
retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione
individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime
dell'onnicomprensività.
1-ter. I contratti
collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al
risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro
la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010,
destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte
accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non
si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del
medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
1-quater. La parte della
retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può
essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di
appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto
il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».
Art. 46.
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;
b) al comma 2 dopo le parole: «o se in possesso
del» sono inserite le seguenti: «dottorato di ricerca o del».
Art. 47.
Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
inserito il seguente: «Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di
dirigente della prima fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati
con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione
dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed
esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere
della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi
richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di
singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da
mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di
diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai
soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali
corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per
un periodo non superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1
possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che
abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli
altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei
bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione
e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore
della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono
il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha
esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale
all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico
dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette
istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti
dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti
all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno
Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In
ogni caso il periodo di formazione e' completato entro tre anni dalla
conclusione del concorso.
5. La frequenza del periodo di formazione e' obbligatoria
ed e' a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e
si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli
indicati dall'amministrazione.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di
formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione e' prevista, da
parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di
professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova
necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di
formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle
singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
CAPO III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Art. 48.
Mobilità intercompartimentale
1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel Capo
III, e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Mobilità
intercompartimentale). - 1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i
comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le
Organizzazioni sindacali e' definita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di
contrattazione.».
Art. 49.
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso
rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere
favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il
personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del
dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al
comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità,
anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.».
Art. 50.
Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La mancata individuazione da
parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai
sensi del comma 1, e' valutabile ai fini della responsabilità per danno
erariale.».
Art. 51.
Territorializzazione delle procedure concorsuali
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma
5-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il principio della
parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante
specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».
Art. 52.
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere
conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del
personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto
negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni.»;
b) il comma 16-bis e' sostituto dal
seguente: «16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle
disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la
funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi
ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.».
CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
Art. 53.
Oggetto, ambito di applicazione e finalità
1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione collettiva
e integrativa e di funzionalità delle amministrazioni pubbliche, al fine di
conseguire, in coerenza con il modello contrattuale sottoscritto dalle parti
sociali, una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il rispetto
della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonche', sulla base di
questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e
quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
Art. 54.
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi da 1 a 3
sono sostituiti dai seguenti:
«1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli
obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie
relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla
contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici,
quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle
afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e
17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla
valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione
collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di
legge.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni
rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui
corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza.Una apposita
sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite
sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi
livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata
viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina
giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto
dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti
di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e
produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della
performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una
quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa
si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi
ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più
amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti
riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il
migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo
per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione
interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità
economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di
ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole
amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei
risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le
modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i
diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi
oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità
di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis,
individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la
contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e
nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle
vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del
patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo
stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e'
correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi
applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli
articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non
espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza
imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono
nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento
di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero
dell'economia e delle finanze e' fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano
applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo
le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una
relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionalidal Ministero dell'economia e
delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali
relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo
40-bis, comma 1.».
Art. 55.
Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. L'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di
contrattazione integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento
alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione
dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal
collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino
costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle
amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma
3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le
istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti
integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti
organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano,
congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che
può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione
di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso
in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui
costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo
interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo,
uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli
finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per
la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e
della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta
definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità
della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla
contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettività, con particolare
riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla
Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente
ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V,
anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di
pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che
garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai
cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione
tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo
di cui al comma 1, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del
comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in
esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività
ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei
cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un
modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della
contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando
le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e
gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle
amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.
5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata
relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità
di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al
CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di
controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del
presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, e'
fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo
previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del
presente articolo.».
Art. 56.
Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. L'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti
dell'ARAN). - 1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre
competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono
esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze
associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che
regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione.
In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di
parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono
ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche
amministrazioni del comparto.
2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della
Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo
40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti
dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale
comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito un comitato di
settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI),
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per
uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma
1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari
comunali e provinciali.
3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato
di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità
delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli
indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonche', per i rispettivi
ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza
dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai
presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il
presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono
assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore
possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in
materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del
regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i
Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun
comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o
modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo
40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono
esercitate collegialmente dai comitati di settore.».
Art. 57.
Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «fondamentale ed
accessorio» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo
40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma
1,»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I contratti collettivi
definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti
economici accessori collegati:
a) alla performance
individuale; b) alla
performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso
e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
l'amministrazione; c)
all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero
pericolose o dannose per la salute.»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per premiare il
merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro.».
Art. 58.
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai
seguenti:
«3. L'ARAN cura le attività di
studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della
contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo,
ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle
commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale
della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e
per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale,
altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che
garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio
dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di
cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei
contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e
presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' ai comitati di settore, un rapporto in cui
verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie
regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e
quelle di competenza dei contratti integrativi nonche' le principali criticità
emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dell'ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo
e controllo.
6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il
Presidente rappresenta l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia di economia
del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale,
anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni
riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura
in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica
di Presidente e' incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a
carattere continuativo, se dipendente pubblico, e' collocato in aspettativa o in
posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di
appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo e' costituito da
quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica
amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono
designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta,
rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente,
dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità,
assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che
le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di
indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza,
su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi
componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Non possono far
parte del collegio di indirizzo e controllo ne' ricoprire funzioni di
presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni
precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si
intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza
con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette
cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento
degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.»;
c) al comma 8, lettera a), il secondo
periodo e' sostituito dal seguente:
«La misura annua del contributo
individuale e' definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e
l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed e' riferita a ciascun
triennio contrattuale; »;
d) al comma 9, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
«a) per le amministrazioni
dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi
che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione e'
effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera
a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente
unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero dell'economia
e finanze; »;
e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole:
«quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e dopo
le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» sono inserite le seguenti: «e
del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza
unificata,»;
f) al comma 11, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e' definito in base ai
regolamenti di cui al comma 10»;
g) al comma 12:
1) il primo periodo e' sostituito
dal seguente: «L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale,
anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni
rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di
cui al comma 10»;
2) l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: «L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con
modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10,
nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo 46, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1.
Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di cui al
precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 59.
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. L'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 47 (Procedimento di contrattazione
collettiva). - 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono
sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue
valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le
linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale
termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo
all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una attività negoziale.
L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata
dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro
10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo
contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci
delle amministrazioni interessate.Fino alla data di entrata in vigore dei
decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei
Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da
parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo
41, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo,
nonche' la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura
degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la
quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi
quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione
della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione
si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene
comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la
certificazione e' positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente
il contratto collettivo.
6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e
valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di
relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione
pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata
dall'ANCI, dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province
autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei
conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN,
d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi
aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di
una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle
certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si
riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in
cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali
l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia
delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche' le
eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle
amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo
sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche' il sabato.».
2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Tutela retributiva per i
dipendenti pubblici.). - 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti
collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il
trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa
deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno
successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora
lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione
di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di
contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti
nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di
definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce
un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del
rinnovo contrattuale.».
Art. 60.
Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «40,
comma 3.» sono sostituite dalle seguenti: «40, comma 3 -bis.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per
le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonche' per le università
italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di
ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70,
comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono
determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo
dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e
degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel
rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti
di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive
rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.»;
c) il comma 6 e' abrogato.
Art. 61.
Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. L'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 49 (Interpretazione autentica dei contratti
collettivi). - 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei
contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica,
stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in
questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non
comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli
stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri e' espresso tramite
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
Art. 62.
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1
e' sostituito dai seguenti: «1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito
dell'area di inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla qualifica
superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure
selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di
fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha
effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di
incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e
istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di
selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.
Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando
la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in
possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva
di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La
valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce
titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei
posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche
apicali nell'ambito delle aree funzionali e' definita una quota di accesso nel
limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base
di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione.».
Art. 63.
Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento
pubblicistico
1. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, al primo comma, le parole: «con cadenza quadriennale per gli
aspetti giuridici e biennale per quelli economici» sono sostituite dalle
seguenti: «con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa».
Fermo quanto disposto dal primo periodo, al fine di garantire il parallelismo
temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli
altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica
emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata limitata al biennio
2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 12
e' sostituito dal seguente: «12. La disciplina emanata con i decreti del
Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la
parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai
precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei
decreti successivi.».
3. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 3
e' sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con il decreto di cui al
comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a
decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva
efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.».
4. All'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma
2 e' sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si
conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui
disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.».
5. All'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma
2 e' sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si
conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui
disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.».
6. Il comma 6 degli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e' sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in
sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al
comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse entro quindici giorni.».
7. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il comma
3 e' sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con il decreto di cui al
comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a
decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva
efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.».
Art. 64.
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 43, comma 5, le parole: «40, comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «40, commi 3-bis e seguenti».
Art. 65.
Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti
1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi
integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle
disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente,
alla contrattazione collettiva e alla legge, nonche' a quanto previsto dalle
disposizioni del Titolo III del presente decreto.
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti
collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente
applicabili.
3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente
successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai
sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del
presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le
organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai sensi
dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei
nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati
associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009.
Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del
personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni
relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con
riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010.
4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai
commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre
2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.
5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui
al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella
in corso.
Art. 66.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139;
c) gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo
15 febbraio 2006, n. 63;
e) l'articolo 67, commi da 7 a 12, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
2. All'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465, e successive modificazioni, le parole: «, sulla base
delle direttive impartite dal Governo all'ARAN, sentite l'ANCI e l'UPI» sono
soppresse. E' conseguentemente abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 29
ottobre 1998, n. 387.
3. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi. L'Ente nazionale
aviazione civile (ENAC), l'Agenzia spaziale italiana - (ASI), il Centro
nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA),
l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono
ricollocati nell'ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva ai
sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ad
essi si applica interamente il Titolo III del medesimo decreto legislativo.
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici
Art. 67.
Oggetto e finalità
1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le
disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni
disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in
relazione ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza
degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed
assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie
relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63
del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 68.
Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di
conciliazione
1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure
conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli
seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2,
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità
civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al
comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto
dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul
sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante
l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà
di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione disciplinare
del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a
trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito
di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla
legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non
e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano
sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a
decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo
definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la
conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le
infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli
55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma
4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del
procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».
Art. 69.
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i
seguenti:
«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento
disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali e'
prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori
alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci
giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha
qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il
responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le
infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo,
il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle
infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la
disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della
struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori
ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non
oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo
convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il
lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci
giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende
presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio
della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività
istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con
l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni
dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci
giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il
differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' più grave di quelle di cui al
comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia
del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale
comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai
sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude
il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da
applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva
l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la
contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi
ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti
acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima
acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei
termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza
dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto
di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del
procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata,
nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite
consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione
dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui
egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della
posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le
comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di
ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto
a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o
l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre
amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione
del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione
del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente
alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che,
essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato
motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero
rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte
dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla
gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici
giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque
titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e'
avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi
i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del
procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla
data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per
l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e'
stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e
le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non
preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento
disciplinare e procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare, che
abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l'autorità giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo
55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la sospensione del
procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo
55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di
particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e
quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare
l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino
al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o
altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si
conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento
penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce
che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito
penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente,
ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare
per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del
giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con
l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna,
l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le
determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento
disciplinare e' riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna
risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la
sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa. 4. Nei
casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare e', rispettivamente,
ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza
all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione
dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni dalla ripresa
o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo
della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente
ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo
55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente,
nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare).
- 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo,
si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti
casi:
a) falsa attestazione della
presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza
dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente
uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida
giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre
nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli
ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza
ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del
trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di
servizio;
d) falsità documentali o
dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di
lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale
definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di
lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto,
altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non
inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai
sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione
del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente
rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi
concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui
all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a),
d), e) ed f), il licenziamento e' senza
preavviso.
Art. 55-quinquies (False attestazioni o
certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore
dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria
presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal
servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno
stato di malattia e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a
chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la
responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a
risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di
retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione,
nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione
della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario
nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione.
Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione
all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non
direttamente constatati ne' oggettivamente documentati.
Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per
condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della
responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1. La condanna
della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla
violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal
contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione
di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta
l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per
l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo
di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore,
quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e'
collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta
tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui
all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento
che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per
le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale
e' collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti
retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione
disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo,
degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza
dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in
relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta,
per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad
un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il
licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di
risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della
durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si
applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a
carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni
concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e' limitata, in
conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). -
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a
dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno
solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione
medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica
dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in
particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalità,
all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti
del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono
le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via
telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per
malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero,
per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi
collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie
di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le
visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale
del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o
contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte
assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies (Permanente inidoneità
psicofisica). - 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica
al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo
2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con
regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti
pubblici non economici:
a) la procedura da adottare
per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa
dell'Amministrazione;
b) la possibilità per
l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente
interessato nonche' per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di
adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa
dell'effettuazione della visita di idoneità, nonche' nel caso di mancata
presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato
motivo;
c) gli effetti sul trattamento
giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonche'
il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati
dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per
l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato
rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies (Identificazione del personale a
contatto con il pubblico). - 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere
conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o
di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale
individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in
relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in
relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.».
Art. 70.
Comunicazione della sentenza
1. Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e' inserito il seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione della
sentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza
penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica
ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta
di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la
trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.».
Art. 71.
Ampliamento dei poteri ispettivi
1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
«6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato per la funzione
pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato
vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai
principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con
particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,
sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri
disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo
dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro.
Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie
verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera
nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le
predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di
dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano
l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56,
comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle
funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli
incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati
comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a
segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte
irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali
l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via
telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti
delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai
fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale
ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura
generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.».
Art. 72.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297;
c) l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «,
salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,»
sono soppresse.
Art. 73.
Norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e' ammessa, a
pena di nullità, l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi
arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari
pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di
sessanta giorni decorrente dalla predetta data.
2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto
dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente
decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie
specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo
di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 74.
Ambito di applicazione
1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62,
comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà
legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione.
2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23,
commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi
1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97
della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali
si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del
Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009,
n.15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili,
del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con
riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva,
in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli
articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di
ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad
applicarsi la normativa previgente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di
applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al
personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica
e musicale, nonche' ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta
comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14
nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale.
5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei
confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle
relative norme di attuazione.
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