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Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007
ART.95 - CODICE
DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio
di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della
mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n.
165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in
relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del
comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto
conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi
violati;
c) responsabilità connesse
alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di
pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze
aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del
lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla
legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di
più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze
già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore
gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile
di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare
dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo
pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni
in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle
disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a
principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei
genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione
dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti
affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli
obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove
non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a
visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento,
rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti
assegnati;
g) violazione di doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui
sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli
utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute
per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività
sociali a favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un
massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione
ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze
previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della
multa;
b) particolare gravità delle
mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal
servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi,
l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della
violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo,
fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o
reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi,
gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di
altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie
di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose
nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di
pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
i) atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
persona;
l) violazione di doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui
sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli
alunni o a terzi.
7. La sanzione disciplinare
del licenziamento con preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno
tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci
giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del
responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e
circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di
somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del
trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed
arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi
lavorativi;
e) persistente insufficiente
rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente
agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in
giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
g) violazione dei doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di
gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio
di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
b) accertamento che l'impiego
fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
c)condanne passate in
giudicato:
1. di cui art. 58 del D.lgs.
18 agosto 2000, n.267 ,nonché per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del
codice penale;
2. quando alla condanna
consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti indicati
dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in
giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di
fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i
quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Al codice disciplinare di
cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante
affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è
tassativa e non può essere sostituita con altre. |