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Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007
ALLEGATO 2
Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 1
(Disposizioni di carattere
generale)
1.I princìpi e i contenuti
del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi
di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento
della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria,
nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si
impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi
provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di
responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre
forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che
seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme
di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati
da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le
previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate
dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la
sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con
disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico;
ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una
posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere
attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di
conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il
corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario
di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo
svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e
custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza
a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del
dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione
tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra
la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce
l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in
cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per
valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli
adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e
applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa,
agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività
loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei
propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato
ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio
delle funzioni e dei 105
compiti da parte
dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede,
per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o
altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano
tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede,
per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da
suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre
utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o
conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad
associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della
disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al
dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni,
anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici
o sindacati.
2. Il dipendente non
costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li
induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli
interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio,
precisando:
a)
se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b)
se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di
assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni
azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il
quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con
l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle
attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in
materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni
sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene
dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui
egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide
il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta
da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per
prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta
incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non
sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente,
nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento
tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A
tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano
normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a
corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita
sociale)
1. Il dipendente non sfrutta
la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di
propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in
servizio)
1. Il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle
previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a
quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza
a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per
esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e
non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta
per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di
ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto
rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche
egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di
tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di
esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e
dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a
detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il
dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. |